Art. 17.
(Sospensione e cancellazione
dal registro nazionale).

      1.  Spetta all'Autorità il potere di procedere alla sospensione e alla cancellazione dal registro nazionale, in presenza di notizie o di eventi che avrebbero impedito l'iscrizione, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla legislazione vigente in materia.
      2.  La cancellazione dal registro nazionale è altresì prevista nella ipotesi in cui gli organismi regolarmente iscritti non abbiano svolto almeno cinque procedimenti di conciliazione, per un periodo superiore a due anni.
      3.  La cancellazione di ufficio dal registro nazionale preclude all'organismo di esercitare nuovamente il servizio, in qualsiasi altra forma, prima che sia decorso un triennio.
      4.  L'Autorità, con cadenza triennale, dispone la revisione del registro nazionale.